DLgs 231/2001 e sicurezza sul lavoro (DLgs 81/2008): come procedere?

L'Unione Industriali Pordenone - aderente a Confindustria - ha elaborato utili linee guida per indirizzare l’impresa alle attività propedeutiche per la realizzazione del “modello 231”.

Alcune di attività, in materia di sicurezza sul lavoro, sono obbligatorie per legge, mentre altre sono opportune sia per limitare rischi di incidenti che per operare una corretta gestione dell’impresa nei confronti dei soci.

Elaborato da un gruppo di lavoro, questo documento dal titolo “Prima del Modello 231 per Salute e Sicurezza sul Lavoro - Una Linea Guida interdisciplinare di Unindustria Pordenone per una conformità razionale al D. Lgs. 81/2008 e al D. Lgs. 231/2001” chiarisce quali sono le basi per poter costruire un modello 23  su fondamenta sane.

Il documento inizia con una breve analisi del D.Lgs. 231 e delle problematiche relative alla responsabilità amministrativa.

il SGSL è volontario e viene adottato per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro; ha come destinatari il Datore di Lavoro e la piramide sottostante dei dirigenti, capi e dei lavoratori, mentre il  modello organizzativo serve per prevenire la commissione dei reati ed ha come destinatari principali gli organi societari.

Inoltre, mentre il SGSL ha come riferimento la figura del RSPP, il modello organizzativo si basa sul cosiddetto Organismo di Vigilanza (OdV), che dev’essere dotato di competenza, professionalità (anche in campo medico o di igiene del lavoro), autonomia, autorevolezza e indipendenza. Tanto che l’orientamento attuale suggerisce che l’OdV sia costituito da una o più persone esterne rispetto all’organizzazione. Dunque, il  modello organizzativo dovrebbe garantire che tutti i soggetti che a vario titolo intervengono in materia di sicurezza (RSPP, medico competente, capi reparto, ecc.) mettano in pratica la sicurezza e salute sul lavoro individuando propriamente i rischi, disponendo di opportune risorse in maniera da salvaguardare gli amministratori ed in ultima analisi l’organizzazione stessa.

Per quanto concerne la salute e sicurezza sul lavoro, il primo passaggio è adeguarsi a quanto previsto dal Decreto legislativo 81/2008. Successivamente si potrà impostare l’attività in conformità con il D. Lgs. 231/2001”.

Intanto il Datore di Lavoro deve definire e far conoscere la politica aziendale per la salute e sicurezza e controllare bene alcuni punti.

In merito all’organizzazione per la salute e sicurezza sul lavoro devono essere individuate tutte le figure necessarie (Datore di Lavoro, RSPP,  Medico Competente, RLS, addetti al Primo Soccorso, addetti Lotta Antincendio, Preposti o Dirigenti) e formate secondo quanto stabilito dal testo Unico.

Il Datore di Lavoro (DdL), può essere scelto tra i membri del CdA, possibilmente con doti di competenza e poteri di organizzazione. Qualora non vi appartenga il DdL deve avere comunque adeguate capacità, poteri organizzativi, decisionali e di spesa effettivi.

Il DdL, una volta individuato, dovrà procedere con la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPPA) che risponde direttamente a lui, come prevede il D. Lgs. 81/2008 all’art. 33 comma 3 e che deve effettuare la formazione prevista dal Testo Unico presso gli Enti di formazione accreditati.

La Valutazione dei Rischi deve essere aggiornata periodicamente o comunque in caso di mutamenti significativi ed anche di infortuni o di malattie professionali, tenendo traccia delle revisioni e deve essere effettuata in maniera aderente all’organizzazione e con riferimento ai dati epidemiologici INAIL.

Si sottolinea anche, come nel caso della valutazione del rischio circa le  malattie professionali, la partecipazione attiva dal Medico Competente sia fondamentale poiché garantisce l’idoneità alla mansione ai fini della salute (non della sicurezza); verifica se ci sono situazioni personali di ipersensibilità verso un rischio comunemente non presente per la media (es. allergie per fumi o nebbie legate alla lavorazione, discopatie extraprofessionali per movimentazione carichi); e garantisce che il protocollo di sorveglianza sanitaria sia coerente con i rischi reali.

Il documento di Pordenone, cui si rimanda per una lettura più esaustiva, riporta ulteriori suggerimenti relativi a:

  • miglioramento nel tempo della salute e sicurezza
  • coerenza e sostanza della VDR
  • formazione
  • controllo delle attività
  • gestione degli appalti e dei fornitori
      • Allegato: Documento di Pordenone Visualizza il documento