Modelli di Organizzazione e di Gestione e 231

La responsabilità amministrativa delle persone giuridiche in materia di salute e sicurezza sul lavoro – DLgs 231/2001 e DLgs 81/2008

Con il Decreto legislativo 231 del 2001 gli accertamenti relativi alle ipotesi di responsabilità amministrativa degli Enti sono diretti sia verso gli infortuni sul lavoro, sia verso le malattie professionali ed anche verso infortuni gravi o gravissimi che occorrono a ‘terzi’ che legittimamente si trovino in un luogo di lavoro.

In questo senso, sono di interesse gli infortuni sul lavoro occorsi dopo il 25 agosto 2007 e le malattie professionali riconducibili a condotte omissive e/o commissive tenute in tutto o in parte in epoca successiva questa data, che abbiano causato l’insorgenza della malattia o che abbiano aggravato la stessa.

A seguito di ogni infortunio mortale, grave o gravissimo, o malattia professionale, parallelamente all’indagine penale gli organi di vigilanza avviano un’indagine per valutare la possibile responsabilità amministrativa dell’Ente. L’indagine è volta a verificare la presenza di una colpa dell’azienda, per non aver saputo organizzarsi in modo efficace (Modello Organizzativo idoneo) al fine di evitare l’infortunio o la malattia professionale. 

Quindi, di particolare interesse per le indagini sulla responsabilità amministrativa sono i casi più gravi:   infortuni mortali, infortuni che comportano gravi menomazioni, malattie professionali che mettono a rischio la vita o che producano rilevanti deficit. Ma anche tutti i reati di lesioni colpose gravi o gravissime: tutti gli infortuni che superano 40 giorni di prognosi. 

L’art. 30 del DLgs 81/2008, “Modelli di organizzazione e di gestione”, costituisce una linea guida sulla quale vanno costruiti (ed eventualmente ricercati in sede di analisi, di audit e di indagine) i requisiti del modello, che, comunque,  deve essere adottato ed efficacemente attuato.

Alla luce di questo articolo, sono importanti alcune riflessioni: 

  • - il Modello, con una serie di azioni, regole, norme, direttive deve assicurare che il DVR sia continuamente tenuto aggiornato e realizzato nell’agire dell’Azienda
  • la presenza del solo DVR non costituisce un Modello di Organizzazione e di Gestione
  • - il Modello deve essere “adottato”: devono essere presenti atti formali di adozione del Modello da parte della Direzione aziendale e degli Organi preposti
  • - il Datore di Lavoro non può non sapere se esiste o meno un Modello di Organizzazione e di Gestione: Se così fosse, sarebbe prova che il Modello non è stato adottato
  • - il Modello deve essere efficacemente attuato: necessita di verifica e di eventuali modifiche dello stesso nonché di sistema disciplinare
  • - un Modello di Organizzazione e di Gestione, che dopo un infortunio o anche dopo un incidente importante, non preveda analisi, valutazioni e modifiche volte proprio ad impedire che si ripetano episodi simili, risulta non efficacemente attuato
  • - il Modello deve definire e fare propria con opportune specificazioni mirate al tema della prevenzione degli infortuni e alla sicurezza sul lavoro in generale (idoneità del modello) l’organizzazione dell’azienda; deve prevedere configurazione e definizione di responsabilità, deleghe, poteri decisionali, definire documenti e flussi documentali, report, relazioni tra soggetti

Una domanda che potrebbe sorgere è la seguente: un Modello che soddisfa i requisiti e utilizza gli strumenti esposti non è la Valutazione dei Rischi?  

In effetti, l’attuazione di un Modello è la Valutazione dei Rischi trasformata in regola di comportamento, corredata da un Organismo di Controllo con poteri effettivi, da un sistema disciplinare idoneo, da una modalità di controllo continuo del Modello, da una modalità di verifica continua e riesame delle non conformità (in questi casi, infortuni), da azioni correttive.

Gli elementi fondanti un Modello Organizzativo, dunque, non possono che essere i seguenti:

  • - flussi documentali idonei a supportare il modello, non ridondanti e solo finalizzati alla gestione del modello, al fine di attestare i reali rapporti organizzativi: documenti e revisioni, reportistica delle attività, atti per analisi di non conformità (infortuni ad esempio, o gravi guasti di macchina), atti successivi al rilievo di non conformità e revisione modello
  • - sistema sanzionatorio: definito (scritto); concreto, applicabile; corredato da tutti li strumenti di gestione (chi? Quando? Che cosa? Come?); coerente con il Modello Organizzativo (sanzioni quando violato il modello, in quali casi, a fronte di che cosa); supportato da idonee registrazioni.

Ma in definitiva perché adottare un Modello Organizzativo?

  • - vantaggi economici (riduzione premi INAIL)
  • - esclusione da responsabilità amministrativa ex DLgs 231/2001
  • - evitare, quindi, sanzioni pensantissime 

Da non sottovalutare, infine, gli importanti i vantaggi legati alla prevenzione:  

  • - l’investimento economico iniziale produce una crescita nell’organizzazione analogamente ai modelli Qualità, condivisione di obiettivi aziendali
  • - il guadagno che deriva dall’assenza o comunque dalla riduzione del numero di infortuni si traduce in giornate di lavoro recuperate