La Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone.
Il Ministero del lavoro, con la Circolare del 10 febbraio 2011, ha reso note le indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la Salute e Sicurezza sul Lavoro che, nella seduta del 19 gennaio 2011, ha approvato un parere sul concetto di “eccezionalità” nell’uso di attrezzature di lavoro non progettate a tale scopo per il sollevamento di persone, di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al D.Lgs.81 del 9 aprile 2008:
“Il sollevamento di persone è permesso soltanto con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine.
A titolo eccezionale, possono essere utilizzate per il sollevamento di persone attrezzature non previste a tal fine a condizione che si siano prese adeguate misure in materia di sicurezza, conformemente a disposizioni di buona tecnica che prevedono il controllo appropriato dei mezzi impiegati e la registrazione di tale controllo.
Qualora siano presenti lavoratori a bordo dell'attrezzatura di lavoro adibita al sollevamento di carichi, il posto di comando deve essere occupato in permanenza. I lavoratori sollevati devono disporre di un mezzo di comunicazione sicuro. Deve essere assicurata la loro evacuazione in caso di pericolo.”
La Circolare fornisce indicazioni relative a quali situazioni (limitate) legittimino l’uso di attrezzature di lavoro per sollevare persone (ferme restando le previsioni di tutela della salute e sicurezza degli operatori coinvolti nelle operazioni), identificando, quindi, alcuni casi in cui ritiene che si possa applicare il criterio di “eccezionalità”:
- operazioni svolte in emergenza
- attività la cui esecuzione immediata è necessaria per prevenire situazioni di pericolo, incidenti imminenti o per organizzare misure di salvataggio
quando, per l’effettuazione di determinate operazioni rese necessarie dalla specificità del sito o del contesto lavorativo, le attrezzature disponibili o ragionevolmente reperibili sul mercato non garantiscano maggiori condizioni di sicurezza