Con il Decreto-Legge 30 dicembre 2005, n. 273 prorogate alcune scadenze
La proroga disposta dal decreto legge riguarda solo due aspetti:
a) le nuove misure minime di sicurezza
b) il termine per adottare i regolamenti nelle p.a. sui dati sensibili e giudiziari
In merito al primo punto (a), si comunica quanto segue.
È stato differito al 31 marzo 2006 il termine per adottare le nuove misure minime di sicurezza (di cui agli articoli dal 33 al 35 del D.lgs 196/2003) non previste dalla disciplina precedente al Codice.
Secondo quanto scritto dal Segretario generale del Garante dott. Buttarelli in un parere del 22 marzo 2004, anche la redazione del DPS è una "misura minima", prevista dall’Allegato B) al Codice della privacy.
Si tratta tuttavia di una misura non nuova, sebbene sia aumentato il numero dei soggetti che deve redigere il DPS e sebbene sia parzialmente diverso il suo necessario contenuto.
Infatti, la precedente disciplina prevedeva già l’obbligo di predisporre e aggiornare il DPS, almeno annualmente, in caso di trattamento di dati sensibili o relativi a determinati provvedimenti giudiziari effettuato mediante elaboratori accessibili attraverso una rete di telecomunicazioni disponibili al pubblico (artt. 22 e 24 l. n. 675/1996; art. 6 d. P.R. n. 318/1999).
Simmetricamente, è differito al 30 giugno 2006 un ulteriore termine di legge di seguito descritto.
Il titolare dei trattamenti che alla data di entrata in vigore del codice sulla privacy dispone di strumenti elettronici che, per obiettive ragioni tecniche, non consentono in tutto o in parte l'immediata applicazione delle misure minime di cui all'articolo 34 del D.lgs 196/2003 e delle corrispondenti modalità tecniche di cui all'allegato B), descrive le medesime ragioni in un documento a data certa da conservare presso la propria struttura.
In questo caso, il titolare adotta ogni possibile misura di sicurezza in relazione agli strumenti elettronici detenuti in modo da evitare, anche sulla base di idonee misure organizzative, logistiche o procedurali, un incremento dei rischi di cui all'articolo 31, adeguando i medesimi strumenti al più tardi entro il 30 giugno 2006.