Garante e giudici divisi sulle e-mail: dipendenti sotto controllo

IL SOLE 24 ORE - Guido Pietrosanti

Vicende controverse: il caso di un’impresa che ha licenziato un’addetta dopo averne controllato la casella di posta elettronica.

Magistratura e Garante per la protezione dei dati personali si dividono sui controlli della posta elettronica dei dipendenti. Proibiti per il Garante, sono stati ritenuti legittimi prima dal giudice del lavoro e ora anche da quello penale.
I giudizi sono stati innescati dalla vicenda di una lavoratrice licenziata. Approfittando della sua assenza dal lavoro, il diretto superiore (che ne aveva già chiesto il trasferimento per non essere riuscito a stabilire con lei un rapporto di adeguata collaborazione) aveva acceso il computer assegnatole e trovato, nella sua corrispondenza elettronica, e-mail inviate al precedente superiore (in precedenza trasferito ad altro incarico nella stessa azienda), su richiesta di questi. Le e-mail contenevano documentazione lavorativa e tabulati, a disposizione della dipendente in ragione delle sue mansioni.
Secondo la sentenza del 15 settembre del tribunale di Torino (sezione distaccata di Chivasso), questo tipo di controllo non viola l’articolo 616 del Codice penale. La disposizione punisce (tra l’altro) chi spia la corrispondenza altrui e (come specificato al comma 4) in materia di delitti contro l’inviolabilità dei segreti, per corrispondenza si intende, tra l’altro, quella informatica o telematica. La sentenza si basa sul rilievo che i messaggi inviati dal dipendente, attraverso la casella di posta elettronica dell’impresa, costituiscono corrispondenza aziendale e non del lavoratore. Secondo la sentenza, i computer dell’azienda devono essere equiparati agli altri strumenti lavorativi a disposizione dei dipendenti. Infatti – afferma il giudice – nell’indirizzo di posta elettronica è menzionato l’identificativo dell’azienda e il servizio informatico dell’impresa può accedere ai computer aziendali. L’indirizzo di posta elettronica dell’impresa, al di là dell’uso solo apparentemente personale da parte del dipendente, può sempre essere a disposizione di altri addetti dell’impresa. Non esiste quindi un diritto del lavoratore ad accedere in via esclusiva al proprio computer aziendale e a utilizzare in via esclusiva e riservata la propria casella di posta elettronica aziendale.

Di avviso contrario il Garante per la privacy. Il commissario Giuseppe Fortunato spiega che “la corrispondenza personale, quantunque effettuata su posta elettronica aziendale, non può essere conosciuta da persone diverse da mittente e destinatario”. Il lavoratore che subisce un’illegittima intrusione del datore di lavoro può segnalarla al Garante oltre che alla Magistratura.

Se un fatto non è qualificato come reato, “non significa che non possa comunque essere illegittimo e sanzionato dal Garante”. Secondo Fortunato “non c’è bisogno di alcuna nuova norma, perché l’intrusione sull’altrui posta sia indebita”.

In precedenza la stessa dipendente si era rivolta al tribunale di Vasto, che con pronuncia dell’11 aprile 2005, ha affermato la compatibilità dell’accesso alla posta elettronica del lavoratore con lo Statuto dei lavoratori.