Privacy nella gestione del rapporto di lavoro

Pubblicate in G.U. le “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalita' di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati.” Indicazioni anche per il medico competente.

 

Un quadro unitario in materia di trattamento dei dati  personali (anche  sensibili) di  lavoratori alle  dipendenze  di  datori  di  lavoro privati è stato fornito dal Garante della Privacy nel provvedimento 23 novembre 2006.

Le tematiche prese in considerazione nelle “Linee guida in materia di trattamento di dati personali di lavoratori per finalità di gestione del rapporto di lavoro alle dipendenze di datori di lavoro privati” si riferiscono  prevalentemente alla comunicazione e alla diffusione dei dati,  all'informativa  che  il  datore  di  lavoro  deve  rendere ai lavoratori, ai dati idonei a rivelare lo stato di salute e al diritto d'accesso.

Le  indicazioni  fornite  nelle Linee Guida “- precisa il Garante -  non  pregiudicano  l'applicazione delle disposizioni  di  legge  o  di regolamento che stabiliscono divieti o limiti  più  restrittivi in relazione a taluni settori o a specifici casi  di  trattamento  di dati”.

Tra i temi affondati nel provvedimento vi sono alcune considerazioni in relazione ad specifici trattamenti che possono o devono essere effettuati all'interno dell'impresa in conformità alla disciplina in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

“Tale  disciplina,  […],  pone  direttamente in capo al medico competente in materia di igiene  e  sicurezza  dei  luoghi di lavoro la sorveglianza sanitaria obbligatoria  (e,  ai  sensi  degli  articoli 16  e  17  del  decreto legislativo   n.   626/1994,  il  correlativo  trattamento  dei  dati contenuti in cartelle cliniche).
In  quest'ambito,  il  medico  competente  effettua  accertamenti preventivi  e  periodici  sui  lavoratori  […]  e  istituisce (curandone l'aggiornamento) una cartella sanitaria  e  di  rischio  […].
Detta   cartella   è   custodita  presso  l'azienda  o  l'unità produttiva,   «con   salvaguardia   del   segreto   professionale,  e [consegnata   in]   copia  al  lavoratore  stesso  al  momento  della risoluzione  del  rapporto  di  lavoro, ovvero quando lo stesso ne fa richiesta»  [..]; in caso  di cessazione del rapporto di lavoro le cartelle sono trasmesse all'Istituto  superiore  prevenzione  e  sicurezza  sul lavoro-Ispesl [..], in originale e in busta chiusa.
In  relazione  a  tali  disposizioni,  il  medico  competente  è deputato  a  trattare i dati sanitari dei lavoratori, procedendo alle dovute  annotazioni  nelle cartelle sanitarie e di rischio, e curando le  opportune  misure  di  sicurezza  per salvaguardare la segretezza delle  informazioni  trattate  in rapporto alle finalità e modalità del  trattamento  stabilite.  Ciò,  quale  che  sia  il titolare del trattamento effettuato dal medico.

Alle  predette  cartelle  il  datore di lavoro non può accedere, dovendo  soltanto  concorrere ad assicurarne un'efficace custodia nei locali  aziendali (anche in vista di possibili accertamenti ispettivi da  parte dei soggetti istituzionalmente competenti), ma, come detto, «con salvaguardia del segreto professionale».


Il  datore  di  lavoro,  sebbene sia tenuto, su parere del medico competente  (o  qualora  il  medico lo informi di anomalie imputabili all'esposizione  a  rischio),  ad  adottare  le  misure  preventive e protettive  per  i  lavoratori  interessati,  non  può  conoscere le eventuali  patologie  accertate,  ma solo la valutazione finale circa l'idoneità  del  dipendente  (dal  punto  di  vista  sanitario) allo svolgimento di date mansioni.”
 
Nelle prossime circolari ci soffermeremo su altri temi specifici affrontati nel provvedimento del Garante della privacy.