Un nuovo obbligo con tanti distinguo

DPS e bilancio

Tratto da “Il Sole 24 ore” di lunedì 6 marzo 2006

Documento programmatico per la sicurezza dei dati e bilancio: il legislatore non ha prescritto il dovere di allegazione, nel senso che non vanno aggiunti al bilancio né il DPS né eventuali suoi estratti.

L’obbligo consiste in una mera attestazione o dichiarazione da inserire nella relazione al bilancio.

La disposizione ha effetto solo nel caso in cui l’azienda sia soggetta all’obbligo di redigere la relazione sulla gestione. In sostanza la prescrizione vincola solo le società obbligate alla redazione del DPS ed alla redazione del bilancio in forma ordinaria (ossia con tutti i suoi allegati).

A questo punto ci si può chiedere a chi concretamente spetti effettuare l’attestazione, cosa occorra dichiarare, quando vada efettuata e quali formalità vadano seguite.

In merito all’identificazione del soggetto dichiarante, questo si identifica col titolare del trattamento cioè nell’ente nel suo complesso. Il titolare va tenuto distinto dall’organo redigente la relazione (gli amministratori) anche se normalmente vi sarà identità sostanziale tra i due soggetti in virtù del rapporto di rappresentanza organiza dell’ente.

La dichiarazione attesta l’avvenuta redazione o l’aggiornamento del DPS per il periodo annuale considerato.

Sarà cura del titolare e degli organi societari assicurare che vi sia corrispondenza sostanziale dei epriodi di competenza dei documenti di bilancio con quelli del DPS.

La dichiarazione ha periodicità annuale e deve essere rilasciata entro il 31 marzo di ogni anno .

Per le società che chiudono i propri esercizi al 31/12, vi sarà sostanziale corrispondenza con la tempistica redsazionale dei documenti di bilancio.

L’attestazione sarà incorporata nella relazione e quindi assumerà i requisiti formali previsit per il documento ospitante: forma scritta e deposito presso il registro delle imprese.