Accordi Stato Regioni: quali i tempi?

Gli Accordi Stato Regioni del 21 dicembre 2011, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 gennaio 2012, relativi alla formazione sulla sicurezza, entrano in vigore il 26 gennaio 2012.

In questi giorni di rivoluzione nella formazione sicurezza, circolano molte informazioni le quali possono dare ad intendere che, se un’organizzazione ha deciso di organizzare i suddetti corsi prima dell’entrata in vigore degli accordi, può tranquillamente procedere con la formazione (nella durata  che aveva in programma) esonerandosi quindi dai nuovi obblighi previsti. E' doveroso dare qualche precisazione in merito.

Entrata in vigore

I nuovi accordi del 2011 sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 8 del 11 gennaio 2012 (vedasi news del 12/01/2012)

Per quel che riguarda la data di entrata in vigore dei decreti, è del tutto evidente che tutti e tre sono entrati in vigore allo stesso modo, senza alcuna differenziazione tra loro. Possiamo perciò utilizzare il primo accordo, quello del 2006, per individuare il momento esatto dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di formazione per i vari soggetti aziendali e/o della prevenzione.

Il punto rilevante è la data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, a partire dalla quale l'accordo Stato Regioni per la formazione RSPP aveva individuato un periodo transitorio di messa a punto.

Ma anche i recenti accordi del dicembre 2011 ugualmente prevedono delle dilazioni. Ad esempio l'accordo per la formazione dei lavoratori, preposti e dirigenti, così recita:

“10. … In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi”.

L'accordo sulla formazione di lavoratori, preposti e dirigenti è previsto dall'art. 37 del Dlgs 81/2008 che così recita:

“Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo”.

Dunque l'Accordo è un atto avente forza normativa in quanto è parte integrante dell'articolo 37 D.Lgs. n 81/2008, un articolo sanzionato penalmente.

Conclusivamente può dirsi che gli accordi entrano in il 26 gennaio 2012, ed è da tale data, che si calcolano i 12 mesi per i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore dell'accordo per lavoratori, dirigenti e preposti, e 18 mesi dall'entrata in vigore per concludere la formazione di detti soggetti secondo le nuove disposizioni dell'accordo a partire dal 26 gennaio 2012, e perciò chi prima del 26 gennaio 2012 ha con documento scritto avente data certa ha programmato la conclusione di corsi di formazione per lavoratori, dirigenti e preposti entro il 26 gennaio 2013 può predisporre la formazione in modo non necessariamente e strettamente rispettoso di tutti i dettagli dell'accordo del 21 dicembre 2011, purché appunto completi il percorso formativo entro il 26 gennaio 2013.