Secondo il nuovo Accordo Stato Regioni, che regolamenta la formazione dei datori di lavoro RSPP, quanto tempo ha per effettuare l’aggiornamento chi si è formato da oltre 5 anni, secondo quanto previsto dal D. M. 16/01/97?
L'Accordo sulla formazione dei Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione prescrive che gli "esonerati" ex art. 95 D. Lgs. 626/94 devono frequentare l'aggiornamento entro 24 mesi.
Diversi sono invece i termini per coloro che hanno seguito il corso ex D. M. 16/01/97 da oltre 5 anni.
Secondo il punto 7. di tale Accordo, l' aggiornamento ha periodicità quinquennale ed il quinquennio decorre dalla data di pubblicazione dell’Accordo stesso. Esso ha una durata modulata in relazione ai tre livelli di rischio individuati nell’Accordo e più precisamente di 6 ore per le attività a rischio basso, di 10 ore per le attività a rischio medio e di 14 ore per quelle a rischio alto.
L’aggiornamento, inoltre, secondo l'Accordo, va preferibilmente distribuito nell'arco temporale di riferimento e si applica sia a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui all'articolo 3 del D. M. 16/1/1997 che a quei datori di lavoro che hanno usufruito dell’esonero dalla frequenza del corso di formazione di cui all'art. 95 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626.
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