Autocertificazione valutazione rischi: una sentenza di Cassazione

Anche se il datore di lavoro ha facoltà - per le aziende fino a 10 lavoratori - di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi, non è esonerato dal predisporre comunque una documentazione sulla valutazione effettuata sia meno analitica.

La sentenza di Cassazione Penale Sezione III - n. 23968 del 15 giugno 2011 è utile perché fornisce dei chiarimenti sull’esonero delle aziende di modesta entità, e più precisamente alle aziende che occupano fino a dieci lavoratori, di redigere un DVR e di poter autocertificare l’attuazione della valutazione dei rischi.

Secondo la Corte suprema autocertificare l’esecuzione della valutazione dei rischi non significa che il datore di lavoro non debba provvedere ad effettuare la valutazione dei rischi secondo le modalità stabilite  dalla legge, ma che una volta effettuata tale valutazione, il datore di lavoro stesso è tenuto comunque ad elaborare con l’autocertificazione un documento, anche se di contenuto meno analitico.

La sentenza in oggetto è stata emessa sulla base delle disposizioni dettate in merito dall’abrogato DLgs 626/1994, disposizioni recepite integralmente dal DLgs 81/2008, il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, attualmente in vigore.

Il caso

Il titolare di un’impresa di impermeabilizzazione è stato imputato del reato di cui al DLgs 626/1994, art. 4 comma 2, perché, in qualità di datore di lavoro ha omesso di elaborare un documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori. Tale omissione era stata accertata durante una visita ispettiva durante la quale era stata riscontrata la violazione all’allora art. 4 comma 2 del DLgs 626/1994 (ora art. 17 del DLgs 81/2008) per non aver appunto elaborato il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza dei lavoratori. Il Tribunale ha dichiarato il datore di lavoro colpevole del reato a lui ascritto e lo ha condannato alla pena di 1.500 euro di ammenda, oltre al pagamento delle spese processuali.

Lo stesso datore di lavoro ha presentato ricorso in cassazione motivandolo con la citazione dell’art. 4 comma 11 del DLgs 626/1994 secondo il quale "il datore di lavoro delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi”. Egli ha sostenuto che il documento di valutazione dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori fosse obbligatorio e soggetto a ispezione per le sole aziende che occupino più di dieci addetti contestando in più che non sarebbe stata accertata la reale consistenza dell'azienda ed il numero dei dipendenti effettivamente occupati.

 

La Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il ricorso ed ha ricordato in proposito che il comma 11 del citato art. 4 del DLgs 626/1994 prevedeva effettivamente che il datore di lavoro delle aziende che occupassero fino a dieci addetti non era soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 dello stesso articolo e che quindi era esonerato, in particolare dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi consistente in una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale devono essere specificati i criteri adottati per la valutazione stessa, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale, in relazione alla valutazione stessa, nonché il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

Ciò tuttavia non esonerava il datore di lavoro dal predisporre e tenere il documento di valutazione dei rischi nel contenuto meno analitico; documento che doveva comunque contenere la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro.

La Suprema Corte, rammentando quindi che l'obbligo della valutazione dei rischi e di elaborazione del relativo documento è confermato dal D Lgs 81/2008 con gli artt. 17, 28 ed art. 29 comma 5, e che tale decreto prevede parimenti modalità semplificate di adempimento di tale obbligo per i datori di lavoro che occupino fino a dieci dipendenti, ha quindi confermato la legittimità della sentenza impugnata.