Circolare ISPESL utilizzo piattaforme applicabili a carrelli elevatori

A seguito di segnalazioni e quesiti giunti da ASL e ARPA, l’Ispesl ha rilevato che  si va diffondendo l'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone. L'Istituto ha quindi ritenuto opportuno fornire in una Circolare nuove indicazioni in merito.

La Circolare del 7 novembre 2006 puntualizza che un'attrezzatura per portare persone (quale piattaforma, gabbia, cestello, ecc.) non assemblata con la macchina di sollevamento materiali in modo da costituire un insieme solidale, ma semplicemente sollevata dalla macchina stessa come se fosse una parte del carico, come appunto una piattaforma posizionata sulle forche di un carrello elevatore o come del resto anche una piattaforma sospesa al gancio di una gru, “non costituendo né un'attrezzatura intercambiabile in quanto non modifica la destinazione d'uso della macchina né un accessorio di sollevamento in quanto non serve per collegare il carico alla macchina, non rientra nel campo di applicazione della direttiva macchine e pertanto non può recare la marcatura CE.”

La circolare precisa che un carrello elevatore a forche che dovesse utilizzare tale piattaforma non assemblata, non venendo modificata la destinazione d'uso del carrello stesso, “non può essere soggetto agli obblighi di verifica ex art 25 del DPR 547/55 e pertanto non deve essere denunciata all'ISPESL la sua messa in servizio.

L'uso di piattaforme di lavoro applicate alle forche di carrelli elevatori con lo scopo di sollevare persone rientra invece nel campo di applicazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE sull'uso delle attrezzature di lavoro.”

La Circolare del 7.11.2006 precisa che “l'art. 4 del D.Lvo. 359/99 di recepimento della suddetta direttiva , che ha modificato completamente l'art. 184 del DPR 547/55 (Sollevamento e trasporto persone), pur richiedendo espressamente che il sollevamento di persone debba essere effettuato solo con attrezzature di lavoro e accessori previsti a tal fine, consente però - anche se solo in via eccezionale - il sollevamento di persone utilizzando attrezzature non previste per questo scopo a condizione che vengano prese adeguate misure di sicurezza conformemente a disposizioni di buona tecnica.”