Decreto 81/2008 e gli obblighi di sicurezza per i tirocinanti

Praticanti, stagisti e tirocinanti sono equiparati ai lavoratori? La loro presenza in un’azienda senza dipendenti comporta obblighi di prevenzione?

Il D.lgs. 81/2008 ha stabilito all’art. 2, comma 1, lettera a) che praticanti, stagisti e tirocinanti sono equiparati ai lavoratori:

“ a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro”.

Dunque, anche in questi casi, i principali adempimenti per la sicurezza nei luoghi di lavoro rimangono:

  • l’obbligo per il datore di lavoro di nominare il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), previsto dagli articoli 17 e 31 e segg. del D.Lgs. 81/2008.  Si ricorda, che tale ruolo può essere assunto da un consulente esterno oppure dal datore di lavoro stesso, previa frequenza di un corso di formazione specifico di almeno 16 ore.
  • Il datore di lavoro deve inoltre nominare degli addetti del primo soccorso e alla prevenzione incendi e gestione dell'emergenza. Anche in questo caso, ma solo nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori, questi ruoli possono essere svolti direttamente dal datore di lavoro, sempre a seguito di specifici corsi formazione previsti agli articoli 45 e 46 del D.Lgs. 81/2008.

Nelle aziende in cui c'è almeno un lavoratore (quindi anche un solo tirocinante) vi è l'elezione o la designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) che, a norma dell’art. 37 comma 11, deve frequentare un corso di almeno 32 ore. In alternativa l’RLS può essere individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48 del D.Lgs. 81/2008.