Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri apporta diverse modifiche al D. Lgs. 81/08 in materia di Sicurezza sul Lavoro e sarà pubblicato in G.U. entro il 16 Agosto 2009.
LE NOVITA’ PRINCIPALI
- Correzione errori materiali e tecnici e maggiore coordinamento dei 306 articoli e diversi allegati non sempre ben coordinati tra loro dando luogo a sovrapposizioni e incertezze interpretative e superare le difficoltà operative, le criticità e le lacune evidenziate dai primi mesi di applicazione delle nuove regole.
- Patente a punti nell'edilizia che misurerà il rispetto da parte delle imprese delle norme sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, pena l'esclusione dallo svolgimento dell'attività nel settore; l’azzeramento del punteggio farà scattare il blocco dell’attività e la chiusura dei cantieri.
- Responsabilità del Datore di Lavoro con la modifica dell’art. 10-bis, cosiddetto “salva-manager” per cui la responsabilità del Datore di Lavoro sarà limitata “a condizione che le circostanze dalle quali sia discesa la violazione non avrebbero comunque potute essere da lui evitate neppure comportandosi in maniera diligente”.
- Modifica del sistema sanzionatorio: le sanzioni diventeranno solo amministrative per infrazioni di tipo formale mentre è confermato l’arresto (senza ammenda in alternativa) nei casi di violazione del provvedimento di sospensione dell’attività e di omessa valutazione del rischio in aziende a rischio incidente rilevante e nei cantieri temporanei e mobili. L’entità delle ammende è stata incrementata rispetto al D.Lgs 626/94 in base all’indice ISTAT così da risultare pari a circa il 50% di quanto previsto oggi dal Testo Unico.
- Documento di Valutazione dei Rischi e DUVRI: per le nuove attività il documento di Valutazione dei Rischi dovrà essere redatto entro 90 giorni dall’avvio, mentre la data certa potrà essere attestata dalla sottoscrzione del documento da parte del Datore di Lavoro, del Responsabile SPP, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente.
La valutazione dello stress lavoro-correlato - in vigore dal 16 Maggio 2009 - dovrà essere effettuata seguendo le indicazioni che la Commissione Consultiva del Lavoro fornirà entro il 31 Dicembre 2009.
Modifica dei casi in cui è necessario, nei lavori in appalto, che il committente predisponga il DUVRI = “documento di valutazione dei rischi da interferenza delle lavorazioni”, dai quali sono esclusi i lavori intellettuali, le mere forniture di merci e attrezzature e i lavori di breve durata (inferiori a 2 giorni).
- Coordinamento territoriale tra ASL ed ispettori del lavoro per lo svolgimento della vigilanza da parte di entrambi gli organismi e ampliando le possibilità di intervento ispettivo concreto attraverso il migliore utilizzo del proprio personale.
- Potere di sospensione dell’impresa diretta a colpire le imprese responsabili di violazioni che mettano a rischio la salute e la sicurezza rendendo certi i requisiti ed i casi che ne legittimano l’adozione. A tutela delle microimprese nei casi in cui l’impresa occupi un solo lavoratore si applicano le sole sanzioni “ordinarie” senza obbligo di chiusura.
- Valorizzazione del ruolo degli Enti Bilaterali a supporto di imprese e lavoratori nel corretto adempimento degli obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, che avranno il compito di verificare l’adozione ed efficace attuazione in azienda dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza. Rilasceranno apposita asseverazione della quale gli Organi di Vigilanza terranno conto nella programmazione delle proprie attività ispettive che saranno pianificate in primo luogo in aziende non oggetto di verifica.
- Tutela particolare del lavoro atipico e temporaneo con l’obbligo del Datore di Lavoro di riservare una attenzione specifica a tali lavoratori in sede di valutazione del rischio e conseguente maggiore informazione e formazione nei loro confronti.
Tutela dei volontari analoga a quella garantita ai lavoratori autonomi in termini di fornitura di dispositivi di protezione individuale (DPI) ed attrezzature di lavoro e “rafforzata” quando siano chiamati ad operare all’interno di un’organizzazione lavorativa (ad es. all’interno di un ospedale), attraverso l’informazione sui rischi presenti nel luogo e l’eliminazione da parte dell’utilizzatore dei rischi derivanti dalle interferenze tra le attività del volontario e quelle dei lavoratori dell’utilizzatore