La formazione e l’addestramento all’uso di attrezzature e DPI per il rischio caduta dall’alto.
Il DLgs 81/2008 definisce lavoro in quota l"attività lavorativa che espone il lavoratore a rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a piano stabile".
L'articolo 116 del titolo IV del DLgs 81/2008, norma speciale rispetto alla norma generale di cui all'art. 37 e speciale di cui all'articolo 77 del DLgs 81/2008 che prevede comunque l'obbligo di addestramento per tutti coloro che (ad esempio) lavorano in quota, prevede un specifico obbligo formativo per quel che riguarda i lavori in quota nei quali nel contempo si abbia anche il posizionamento e il sistema di accesso mediante funi.
L'esempio più immediato è il lavoro su parete di roccia per la messa in sicurezza.
L'art. 116 DLgs 81/2008 fa riferimento a quegli operatori che obbligatoriamente devono accedere ai luoghi di lavoro o stazionare sul luogo di lavoro servendosi di DPI di 3°categoria.
Ad esempio, la discesa lungo in pilone di una sopraelevata mediante imbracatura tipo "rocciatore" o la salita ad un pianerottolo che può avvenire solo con imbracatura.
Per quanto riguarda il campo d'applicazione del DLgs 81/2008 art. 116: Obblighi del datore di lavoro concernenti l'impiego di sistemi di accesso e di posizionamento mediante funi occorre precisare che:
1) chi sale e scende il traliccio utilizzando imbracatura e doppio cordino con o senza dissipatore con connettori a gancione, non accede né si posiziona mediante funi, quindi non sussiste l'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di addestramento in base all'art. 77 comma 5 DLgs 81/2008
2) chi si posiziona su palo, traliccio o carpenteria metallica con cintura di posizionamento e cordino di posizionamento, non accede né si posiziona mediante funi, quindi non sussiste l'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di addestramento in base all'art. 77 comma 5 DLgs 81/2008
3) chi si assicura su piattaforma o cestello con imbracatura e cordino con o senza dissipatore con connettori su ancoraggio predisposto nel perimetro del cestello, non accede né si posiziona mediante funi, quindi non sussiste l'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI. Invece sussiste l'obbligo di addestramento in base all'art. 77 comma 5 DLgs 81/2008
4) chi svolge una attività lavorativa in cui è previsto di accedere ad un posto di lavoro dal basso o dall'alto calandosi o risalendo una fune e stazionando su di essa (posizionandosi) è soggetto all'obbligo di formazione ai sensi dell'Allegato XXI.
Inoltre è utile precisare, sempre al fine di applicare correttamente l'art. 116 del DLgs 81/2008, quanto segue:
1. accedere a un posto di lavoro in quota con utilizzo di imbracatura, cordino, ecc. non è lavoro su fune
2. posizionarsi su un posto di lavoro assicurandosi mediante imbracatura, cordino e quant'altro necessario (assorbitore, ecc.) non è un lavoro su fune, se i piedi sono appoggiati stabilmente sul tetto o sull'apprestamento (per esempio montaggio trave carraia su ponteggio)
3. farsi calare, ad esempio, su una parete rocciosa per andare a fissare o mettere in sicurezza dei massi pericolanti rimanendo appeso solo con la fune: è un lavoro su fune regolato dall'art. 116 DLgs 81/2008
I lavoratori edili che lavorano in quota con rischio di caduta dall'alto devono essere sempre formati e addestrati al corretto utilizzo dei dpi anticaduta (terza categoria), quindi si applica DLgs 81/2008 art. 77 comma 4, lettera h) e comma 5, ad esempio: spazzacamino, lattoniere, antennista, carpentiere e così via.
Se gli stessi lavoratori devono affidarsi alla sospensione su fune di lavoro per lavorare allora è obbligatoria la formazione ai sensi dell'art. 116 e allegato XXI DLgs 81/2008, ad esempio: lavavetri di facciate di edifici, posa di reti e disgaggi su parete di roccia, potatura e abbattimento controllato di alberi e cosi via.
L'uso della piattaforma auto-sollevante non rientra nel campo di applicazione dell'art. 116 e, di conseguenza, dell'All. XXI. In questo caso, l'operatore si serve della piattaforma per raggiungere il luogo di lavoro e non dell'imbracatura (o sistema di funi), che però è comunque obbligatorio indossarla e vincolarla alla piattaforma stessa. In sostanza in questo caso l'elemento fondamentale è la piattaforma e non l'imbracatura.
L'art. 107 DLgs 81/2008 prevede che le disposizioni del capo II sui lavori in quota si applicano a qualunque attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile.
La piattaforma è un piano stabile se è ferma, mentre se si muove (si alza, si abbassa, si sposta lateralmente...) no.
Inoltre i lavori su piattaforma sono sicuri solo seavvengono all'interno della piattaforma , mentre molto spesso ciò non avviene (operatore che si sporge per una lavorazione, che utilizza indebitamente la piattaforma per accedere al tetto o ad altro piano in quota).
Per questo motivo è obbligatorio che l'operatore indossi cintura con bretelle collegate con fune di trattenuta a parti stabili dell'opera provvisionale.
Se ne deduce, quindi, che in questi casi la formazione può essere erogata anche senza rispettare gli obblighi previsti dall'art. 116 e dall'allegato XXI.
Per tutti i altri lavori in quota in cui l'imbracatura e il cordino sono sistemi di sicurezza e non di accesso e posizionamento, al lavoratore deve essere fornita informazione, formazione ed addestramento su rischi, utilizzo DPI III categoria, procedure di lavoro, ecc.
Ai sensi dell'art. 77 comma 5. Tutto questo può essere erogato dal datore di lavoro se può dimostrare competenza ed esperienza (cfr. art. 37 DLgs 81/2008 comma 5: “L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro”), altrimenti il datore di lavoro affida il compito formativo a persone o enti competenti.
Nel fare informazione teorica, addestramento pratico e verifiche di apprendimento è consigliabile non superare i 15 lavoratori (massimo 20 se non è previsto addestramento), rispetto delle assenze (che non dovrebbe superare il 10% delle ore previste), tenuta del registro delle presenze e presentazione del programma formativo con metodologia didattica.
La formazione e l’addestramento all’uso di altre attrezzature e DPI di terza categoria, avviene nell’ambito dell’art. 37, in relazione della valutazione dei rischi specifica, di cui all’art. 111 DLgs 81/2008.
Nulla vieta, comunque, che nel programma formativo possano essere inseriti ed esplicitati i contenuti dell’All. XXI che possono riguardare, ad esempio:
l'utilizzo dei dispositivi di protezione individuale, loro caratteristiche tecniche, manutenzione, durata e conservazione
gli elementi di primo soccorso
i rischi oggettivi e le misure di prevenzione e protezione
le procedure di salvataggio
Per quel che riguarda la formazione all'uso dei DPI di 3° categoria, il datore di lavoro ai sensi dell'art 77 c. 4 lett h) "assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI"