La formazione dei lavoratori stranieri: novità test ASL Regione Veneto

La formazione dei lavoratori stranieri è stata oggetto di particolare attenzione da parte del legislatore all’interno del nuovo Testo Unico sicurezza.

Una delle previsioni particolarmente significative, è quella che i lavoratori stranieri che venogono formati, devono –prima della formazione- essere sottoposti ad una verifica della comprensione della lingua in cui il corso viene tenuto.

La legge non impone forme particolari con cui tale verifica debba essere fatta.

Al fine di fornire un utile supporto che possa dare anche evidenza dello svolgimento di tale attività, alleghiamo alla presente nota informativa due esempi di test (uno più semplice ed uno più complesso) con relativa matrice per la correzione che possono essere utilizzati dalle organizzazioni al fine di svolgere tale valutazione già in fase di assunzione o preliminarmente rispetto allo svolgimento di corsi.

 

Riportiamo qui sotto l testo integrale dell’articolo di riferimento nel nuovo Testo Unico.

 

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46;

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente.

 

2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.

 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettere a,) e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.

 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.