Soggetti interessati
Il DPR 462/01 prevede che i Datori di Lavoro hanno l’obbligo di far eseguire le verifiche periodiche degli impianti elettrici di messa a terra, o di protezione dalle scariche atmosferiche o di impianti elettrici in luoghi pericolosi.
Questa è una importante novità: contrariamente a quanto accadeva precedentemente (il datore di lavoro era di fatto a posto una volta effettuata la denuncia dell’impianto e la richiesta di omologazione, se le ASL non effettuavano le verifiche periodiche, al datore di lavoro non succedeva nulla), con l’entrata in vigore del DPR 462/01 invece, il datore di lavoro “… e' tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, nonché a far sottoporre lo stesso a verifica periodica.”
In pratica la responsabilità della mancata verifica è TOTALMENTE a carico del datore di lavoro, con tutte le conseguenze che ne derivano.
Quando effettuare la verifica
Individuata la frequenza della verifica periodica, occorre stabilire la tempistica entro cui effettuarla. La data che rappresenta il punto cardine è la data di entrata in vigore del DPR 462/01 e cioè il 23 gennaio 2002. Quindi per tutti gli impianti realizzati dopo tale data il datore di lavoro dovrà far effettuare la verifica periodica in dipendenza della data indicata sulla dichiarazione di conformità o quella dell’ultima verifica di legge effettuata dall’Ispesl o dall’ASL (aggiungendo 2 o 5 anni).
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore del DPR 462/01 si dovrà prendere in considerazione o il verbale dell’ultima verifica effettuata dalle ASL o, in mancanza di questo, la data del verbale di omologazione dell’ISPESL o, in mancanza di quest’ultimo, si dovrà fare riferimento alla data del rilascio della dichiarazione di conformità.
Se manca quest’ultima (caso in cui l’impianto, sia antecedente al 1990) si farà riferimento alla data di messa in servizio dell’impianto. La data che risulta sommando a tale data 2 o 5 anni è il termine ultimo entro cui dover fare effettuare la verifica periodica.
Se tale termine è già scaduto, si dovrà richiedere immediatamente la verifica del proprio impianto al un Organismo Abilitato o alle ASL/ARPA.
Se l’impianto non è stato mai denunciato, si dovrà procedere alla denuncia dello stesso, inviando la dichiarazione di conformità all’ISPESL e all’ASL/ARPA.
In tal caso come detto sopra si dovrà far eseguire la verifica periodica dell’impianto di terra se, sommando 2 o 5 anni alla data della dichiarazione di conformità, tale data risulti già trascorsa.
Per tutti quegli impianti realizzati prima dell’entrata in vigore della legge 46/90, mancando la dichiarazione di conformità la denuncia dovrà effettuarsi mediante atto notorio in conformità a quanto previsto dal DPR n. 392/94 indicando la data di installazione degli impianti, e la rispondenza alla L. 186/68. In quest’ultimo caso si dovrà richiedere immediatamente la verifica periodica del proprio impianto.
Schema riassuntivo
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TIPO DI IMPIANTO
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’
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TEMPI PER FAR ESEGUIRE LA VERIFICA PERIODICA
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Nuovi impianti (installati dopo il 23/01/2002)
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Inviare dichiarazione di conformità a ISPESL e ASL/ARPA entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01
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Far eseguire la verifica periodica entro cinque / due anni dalla data della messa in esercizio dell'impianto soggetto al DPR 462/01
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Impianti realizzati dopo l’entrata in vigore della 46/90 e mai denunciati.
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Impianti privi di dichiarazione di Conformità perché realizzati prima dell'entrata in vigore della Legge 46/90.
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Inviare dichiarazione di conformità di adeguamento o autocertificazione (DPR 392/94) a ISPESL e ASL/ARPA
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Impianti già denunciati all’ISPESL e mai omologati.
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Impianti già sottoposti ad omologazione o e/o a verifica.
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Far eseguire la verifica periodica entro cinque/due anni dalla data dell'omologazione o dell'ultima verifica
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(*) L'omologazione per i soli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione è di competenza esclusiva dell' ASL-ARPA, che vi provvede dopo aver ricevuto la dichiarazione di conformità. In tal caso la dichiarazione di conformità sarà inviata solo all'ASL-ARPA e non anche all'ISPESL. Per tutti gli altri impianti l'omologazione è costituita dalla dichiarazione di conformità.
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Come comportarsi in caso di “subentro”
In caso di subentro, se l’impianto non ha subito alcuna modifica sostanziale dal punto di vista della sicurezza elettrica (es. ambienti ordinari che sono diventati “a maggior rischio elettrico” o “locali ad uso medico”), il nuovo datore di lavoro ha come unico obbligo quello di comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la variazione di ragione sociale.
Se il nuovo datore di lavoro, invece, introduce modifiche sostanziali all’impianto (es. cambio alimentazione da BT a MT, cambio di destinazione d’uso di un locale che comporta variazione del rischio elettrico, etc.), oltre alla variazione di ragione sociale deve comunicare all’ISPESL e all’ASL/ARPA la modifica effettuata.
In questo caso è necessario che il datore di lavoro si attivi anche per richiedere la verifica straordinaria prevista dal DPR 462/01 in caso di modifica sostanziale dell’impianto.
Se il vecchio datore di lavoro non aveva mai denunciato gli impianti, il nuovo proprietario se ne dovrà fare onere, con la relativa verifica periodica.
Se il nuovo datore di lavoro sostituisce completamente l’impianto, si ricade nel caso della denuncia di un nuovo impianto.
Periodicità per l’effettuazione delle verifiche
Il datore di lavoro deve per legge:
- effettuare regolari manutenzioni degli impianti;
- far sottoporre gli stessi a verifiche periodiche, con la seguente frequenza:
ogni due anni
1. per gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati in:
a) cantieri;
b) locali adibiti ad uso medico;
c) ambienti a maggior rischio in caso di incendio;
2. per gli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
ogni cinque anni per tutti gli altri casi.
In proposito si forniscono le seguenti indicazioni:
per "cantieri" devono intendersi quelli definiti dall’art. 2, comma 1, lettera a) del DPR 494/96 e successive modifiche e integrazioni, e cioè sono considerati cantieri: “I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche, le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile. In tal senso si percepisce la temporaneità del cantiere e quindi solo difficilmente esso avrà vita maggiore a due anni.”;
per "locali ad uso medico" devono intendersi quelli destinati a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, di sorveglianza o riabilitazione dei pazienti (inclusi i trattamenti estetici), compresi gli ambulatori veterinari, e comunque quelli definiti dalla norma CEI 64-8/7, V ed. 2003;
per impianti “negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio” devono intendersi, in accordo con la norma CEI 64-8/7, gli impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche installati “in ambienti che presentano, in caso di incendio, un rischio maggiore di quello che presentano gli ambienti ordinari”. La Norma CEI 64-8/7 comprende tra gli impianti a “A maggior rischio in caso di incendio” anche quelle attività rientranti nell’attività di controllo da parte dei Vigili del Fuoco, che devono rilasciare il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) così come stabiliti dal DM 16/02/1982.
Quindi in tutte le attività che hanno il CPI la periodicità è biennale.
per “impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione” si intendono tutti quei luoghi in cui è stata fatta una valutazione dei rischi da parte del Datore di Lavoro e risulta essere un luogo pericoloso. L’individuazione di questi luoghi ha subito recentemente una modificazione con l’entrata in vigore del D.Lgs. 233/03 del 10 settembre 2003. Antecedentemente a tale decreto, l’individuazione dei luoghi con pericolo di esplosione era effettuata da una classificazione convenzionale basata sulle tabelle A) e B) del DM 22/12/58.
Ora con il D. Lgs. 233/03 la procedura di determinazione delle zone segue la filosofia del D. Lgs. 626/94 e cioè è lo stesso datore di lavoro ad effettuare una valutazione dei rischi relativi al pericolo di esplosione (o la fa effettuare da personale qualificato).
I mezzi tecnici di valutazione sono forniti dalle norme tecniche e precisamente dalla norma EN 60079-10 (CEI 31-30, CEI 31-35, ecc.) per le atmosfere esplosive in presenza di gas e la EN 50281-3 per le atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili.
Per la verifiche di tali impianti l’articolo 88-undecies della D. Lgs. 626/96 (così come modificato dal D. Lgs. 233/03), prescrive che le zone sottoposte a verifica (biennale) secondo il DPR 462/01 siano solo le zone 0, 1, 20 e 21; rimangono escluse le zone 2 e 22.
Verifiche straordinarie
Le verifiche straordinarie previste dal DPR 462/01 devono essere richieste dal datore di lavoro, agli Organismi Abilitati o alle ASL/ARPA nei seguenti casi:
a) Esito negativo della verifica periodica;
b) Modifica sostanziale dell’impianto;
c) Richiesta del datore di lavoro.
Sanzioni
Nel testo del DPR 462/01 non sono contenute esplicitamente sanzioni in caso di sua inadempienza, ma all’art. 9 dello stesso si chiarisce che “I riferimenti alle disposizioni abrogate contenute in altri testi normativi si intendono riferiti alle disposizioni del presente regolamento. E il presente regolamento si applica anche ai procedimenti pendenti alla data della sua entrata in vigore”
Ciò significa che le sanzioni previste in caso di violazione a disposizioni contenute negli articoli abrogati (art. 40 e 328 del DPR 547/55 e degli articoli 2, 3 e 4 del DM 12/09/1959), sono applicabili in caso di inosservanza agli obblighi previsti dal DPR 462/01, mediante l’articolo 389 del DPR 547/55.
In particolar modo la mancata richiesta ed effettuazione delle verifiche periodiche, prevede l’arresto fino a tre mesi o l’ammenda da € 258,00 a € 1033,00 così come indicato nel punto c) dell’art. 389 del DPR 547/55; in tal caso si adotteranno le procedure sanzionatorie previste dal D.Lgs. 758/94 “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro”.
Inoltre in caso di tali violazioni accertate dall’UPG è presumibile che vengano riscontrati altri tipi di violazioni come quelle dell’art. 32 del DLgs 626/94 che prevede la manutenzione degli stessi prevedendo l’arresto da tre a sei mesi o ammenda da € 1.549,37 a € 4.131,66.
Sottolineiamo nuovamente che l’obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti è a carico del datore di lavoro e che la mancata effettuazione di queste verifiche è una inosservanza che viene contestata in sede di attività di vigilanza al datore di lavoro da parte degli Organi di Vigilanza (ISPESL, Ispettorato del lavoro, ecc.. ).
In ogni caso tali sanzioni, essendo di carattere penale, si applicano a tutte le persone dell’azienda responsabili penalmente (per es. tutti i soci delle s.n.c., tutti i soci accomandatari delle s.a.s. e l’amministratore delle s.r.l.).