Le commissioni della Camera approvano il Testo Unico sulla sicurezza

Le commissioni della Camera approvano il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro

Il Testo Unico è stato approvato  dalle commissioni parlamentari della Camera. Accolte le modifiche proposte dalle regioni e da varie associazioni di promozione della sicurezza sul lavoro.

Corrette le “sviste” su prevenzione incendi e macchine.

Il Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro continua il suo iter: nel tardo pomeriggio Del 18 marzoi le Commissioni parlamentari riunite della Camera dei deputati XI Lavoro e XII Affari sociali hanno espresso parere favorevole sullo schema di decreto legislativo di attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, Decreto approvato dal Consiglio dei Ministri lo scorso 6 marzo.

 

Le commissioni parlamentari hanno recepito sia le modifiche apportate dalla Conferenza Stato regioni il 12 marzo, sia quelle avanzate da alcune delle principali associazioni nazionali che si occupano della promozione e della tutela della sicurezza sul lavoro.

 

Il prossimo passaggio di approvazione per il Testo Unico è previsto per giovedì 20 marzo al Senato.

 

Le modifiche approvate ieri alla Camera, riguardano in particolare alcuni aspetti fondamentali dell’apparato sanzionatorio per quanto riguarda la prevenzione incendi e l’utilizzo di macchine e attrezzature.

 

“Sviste” che sono state da più parti sottolineate e che hanno trovato accoglimento da parte delle commissioni parlamentari.

Le correzioni hanno in pratica riportato nel Testo Unico obblighi e sanzioni già previsti dall’attuale legislazione ed attualmente vigenti.

 

Le altre integrazioni e modifiche accolte come suggerimenti al Governo riguardano:

- l'opportunità di prevedere un'entrata in vigore differita, entro un termine massimo di 90 giorni, per le disposizioni che prevedono nuovi adempimenti rispetto a quelli già contemplati dal decreto legislativo 626/94, al fine di consentire il relativo adeguamento;

- una definizione meglio specificata di “adeguatezza delle misure di prevenzione necessarie” aggiungendo le parole “anche secondo le particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica”;

- un’aggiunta all’articolo 70 (che riguarda la sicurezza delle macchine e delle attrezzature) per garantire una effettiva rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza e per definire le azioni degli organi di vigilanza nel caso si accerti l’uso di macchine o attrezzature non conformi: prescrizioni per l’azienda a rimuovere la situazione di rischio e comunicazione all’autorità nazionale di sorveglianza del mercato;

- ripristinato l’obbligo della comunicazione all’ASL del nominativo e del curriculum del RSPP;

- una definizione più completa delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici (agenti chimici, lavori in quota, ecc.)  e che richiedono una specifica formazione;

- una formulazione più chiara che renda effettiva la norma che permette la “costituzione di parte civile”;

- una definizione più dettagliata dell’obbligo di prevedere percorsi formativi sulla sicurezza sul lavoro nel mondo scolastico;

- la definizione della destinazione degli introiti delle sanzioni alle attività di prevenzione formazione.

 

L’ultima aggiunta riguarda l’individuazione delle “associazioni di promozione della salute e della sicurezza sul lavoro a carattere nazionale”, da individuarsi con uno specifico decreto del Ministero del Lavoro da emanarsi dopo l’approvazione finale del Testo unico.