Le sanzioni vigenti per l'assenza della tessera di riconoscimento

Il Decreto 112/2008 ha modificato, non eliminato le sanzioni a carico del datore di lavoro e dei dirigenti. In mancanza di tessere di riconoscimento permane la sanzione da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore.

La notizia della conversione in legge del Dlgs 112/2008 ha sollevato diversi dubbi sulla presenza residua di sanzioni a carico del datore di lavoro o dei lavoratori in merito all’assenza della tessera di riconoscimento.

Ripercorriamo insieme, per chiarezza, la normativa e le modifiche.

 

Il comma 12 dell’articolo 39 del D. Lgs. 112/2008 indica che “alla lettera h) dell’articolo 55, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81” sono soppresse le parole “degli articoli 18, comma 1, lettera u)”.

 

Comma 4 dell’articolo 55 del D. Lgs. 81/2008, “Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente”:

“4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti:

[…]

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettera u), 29, comma 4, e 35, comma 2 

Articolo 18, “Obblighi del datore di lavoro e del dirigente”:

“1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all'articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:

[…]

u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro”. 

 

Tuttavia, malgrado questa abrogazione, sempre nel D.Lgs. 81/2008 il comma 8 dell'articolo 26, relativo agli “obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione”, prevede comunque lo stesso obbligo.

 Articolo 26 comma 8: “nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro”.  

 

Per un eventuale mancata applicazione è indicata la sanzione all’articolo 55.

  

Articolo 55, comma 4, lettera m): “il datore di lavoro e il dirigente sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di violazione dell’articolo 26, comma 8.

 

Inoltre l'articolo 59 sanziona il lavoratore che non indossa la tessera di riconoscimento con una sanzione amministrativa da 50 a 300 euro.

 

Articolo 20, relativo agli obblighi dei lavoratori, comma 3: “ i lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto”.

Articolo 59 comma 1 lettera b): “i lavoratori sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione”.