Nuove regole per la formazione di Dirigenti, Preposti, Lavoratori ed RSPP Datori di Lavoro
Si attende l’entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni sulla Formazione Dirigenti, Preposti, Lavoratori e Datori di Lavoro che ricoprono il ruolo di RSPP, approvato il 21 dicembre 2011, prevista per inizio di gennaio 2012. Ecco le novità.
Con l’approvazione dei due Accordi Stato-Regioni, lo scorso 21 dicembre, vengono definiti i criteri per la formazione di base e di aggiornamento di Dirigenti, Preposti, Lavoratori ed RSPP Datori di Lavoro.
Per quanto riguarda la formazione dei Datori di Lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), l’Accordo ha suddiviso i corsi base articolandoli in tre diversi livelli di rischio (basso, medio, alto; individuati in funzione del Settore ATECO di appartenenza dell’azienda) della durata di 16, 32 e 48 ore, suddivisi in 4 moduli (Normativo, Gestionale, Tecnico e Relazionale). Viene anche definito un obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 6, 10 e 14 ore; in base a tre livelli di rischio.
Per quanto riguarda la metodologia di erogazione della formazione, al punto 4 del presente Accordo, si precisa che la formula e-learning è consentita esclusivamente per i corsi di aggiornamento e per i moduli 1 (Normativo) e 2 (Gestionale) sulla base dei criteri e delle condizioni di cui all'Allegato 1.
Di seguito, una tabella riassuntiva dei criteri per la formazione dei Datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti di RSPP:
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FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO
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FORMAZIONE INIZIALE
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AGGIORNAMENTO
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Durata
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Modalità erogazione
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Durata
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Modalità erogazione
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RISCHIO BASSO:
16 ore
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Articolato in 4 moduli:
MODULO 1: Aula o FAD
MODULO 2: Aula o FAD
MODULO 3: Aula
MODULO 4: Aula
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RISCHIO BASSO:
6 ore
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Aula o FAD
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RISCHIO MEDIO:
32 ore
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RISCHIO MEDIO:
10 ore
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RISCHIO ALTO:
48 ore
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RISCHIO ALTO:
14 ore
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CASI PARTICOLARI E SCADENZE
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SCADENZE
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Sono esonerati dalla frequenza:
- tutti coloro che dimostrino di aver frequentato i corsi di cui al DM 16/01/1997
- tutti coloro che erano stati esonerati nel DLgs 626/1994
- tutti coloro che sono in possesso dei titoli RSPP previsti dal d.lgs. 81/2008 per il settore ATECO di appartenenza
- tutti coloro che hanno frequentato, entro e non oltre 6 mesi dall’entrata in vigore del presente Accordo, i corsi di cui al DM 16/01/1997, formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo
In caso di nuova attività, il DL che intende svolgere i compiti di RSPP dovrà completare il percorso formativo entro e non oltre 90 giorni dalla data di inizio attività
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- aggiornamento da effettuare entro 5 anni dalla data di conclusione del corso per i nuovi DL RSPP
- aggiornamento necessario entro 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo per tutti coloro che hanno frequentato i corsi di cui al DM 16/01/1997
- aggiornamento necessario entro 24 mesi dalla data di pubblicazione dell’Accordo per tutti coloro che erano stati esonerati nel DLgs 626/1994
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Per visualizzare il testo dell'Accordo, clicca qui.
La formazione dei Lavoratori, si articola in due momenti distinti: Formazione Generale di 4 ore (con programma e durata comuni per i diversi settori di attività) e Formazione Specifica, articolata in tre diversi livelli di rischio (basso, medio, alto; individuati in funzione del Settore ATECO di appartenenza)della durata di 4, 8 e 12 ore.
Viene anche definito un obbligo di aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore per tutti e tre livelli di rischio.
Per quanto riguarda la metodologia, la formula e-learning è consentita per la Formazione Generale e per i corsi di aggiornamento.
Tabella riassuntiva dei criteri per la formazione dei Lavoratori:
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FORMAZIONE DEI LAVORATORI
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FORMAZIONE INIZIALE
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AGGIORNAMENTO
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Durata
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Modalità erogazione
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Durata
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Modalità erogazione
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RISCHIO BASSO:
8 ore
(4 ore Form. Generale +
4 ore Form. Specifica)
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Articolato in 2 moduli:
MODULO GENERALE
Aula o FAD
(credito permanente, comune per tutti i settori)
MODULO SPECIFICO
Aula
(diverso in base al settore)
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RISCHIO BASSO:
6 ore
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Aula o FAD
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RISCHIO MEDIO:
12 ore
(4 ore Form. Generale +
8 ore Form. Specifica)
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RISCHIO MEDIO:
6 ore
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RISCHIO ALTO:
16 ore
(4 ore Form. Generale +
12 ore Form. Specifica)
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RISCHIO ALTO:
6 ore
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CASI PARTICOLARI E SCADENZE
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CASI PARTICOLARI E SCADENZE
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Sono esonerati dalla frequenza :
- tutti coloro per i quali il datore di lavoro può dimostrare di aver svolto, alla data di pubblicazione dell’accordo, una formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei CCNL per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento
- tutti coloro che hanno frequentato, entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo
In caso di nuova assunzione, il percorso formativo dovrà essere completato entro e non oltre 60 giorni
I lavoratori che non svolgano mansioni che comportino la loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi possono frequentare i corsi per il rischio basso
Costituzione di un nuovo rapporto di lavoro (o inizio nuova utilizzazione in caso di somministrazione):
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda dello stesso settore produttivo a cui apparteneva quella d’origine o precedente, costituisce credito formativo sia la frequenza alla formazione generale, sia alla formazione specifica di settore
- qualora il lavoratore vada a costituire un nuovo rapporto di lavoro o di somministrazione con un’azienda di diverso settore produttivo rispetto a quello a cui apparteneva l’azienda d’origine o precedente, costituisce credito formativo la frequenza alla formazione generale; la frequenza alla formazione specifica relativa al nuovo settore deve essere ripetuta
- qualora il lavoratore, all’interno di una stessa azienda multiservizi, vada a svolgere mansioni riconducibili a un settore di rischio maggiore, costituisce credito formativo sia la frequenza alla formazione generale, sia alla formazione specifica di settore già effettuata; tale formazione specifica dovrà essere completata con un modulo integrativo, sia nella durata che nei contenuti, attinente ai rischi delle nuove mansioni svolte
Trasferimento o cambiamento di mansioni, introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi:
- è riconosciuto credito formativo relativamente alla frequenza della formazione generale, mentre deve essere ripetuta la parte di formazione specifica limitata alle modifiche o ai contenuti di nuova introduzione
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- Aggiornamento da effettuare entro 5 anni dalla data di effettuazione del corso
- Aggiornamento necessario entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo se la formazione è stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo
Nell’aggiornamento non è compresa la formazione relativa al trasferimento o cambiamento di mansione e all’introduzione di nuove attrezzature di lavoro, tecnologie, sostanze o preparati pericolosi
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Per visualizzare il testo dell'Accordo, clicca qui.
L’Accordo Stato-Regioni stabilisce che la formazione dei Preposti debba comprendere quella per i lavoratori e che debba essere integrata da una formazione particolare, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
La durata del modulo iniziale per Preposti è di 8 ore, mentre l’aggiornamento quinquennale ha una durata di 6 ore, qualunque sia il livello di rischio dell’azienda.
Circa le modalità, la formazione a distanza è consentita per i soli corsi di aggiornamento.
Tabella riassuntiva dei criteri per la formazione dei Preposti:
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FORMAZIONE DEI PREPOSTI
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FORMAZIONE INIZIALE
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AGGIORNAMENTO
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Durata
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Modalità erogazione
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Durata
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Modalità erogazione
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8 ORE
oltre alla formazione prevista per i lavoratori
Quindi (in ore):
RISCHIO BASSO: 8+8=16 RISCHIO MEDIO: 8+12=20 RISCHIO ALTO: 8+16=24 |
Aula
(credito permanente)
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RISCHIO BASSO:
6 ore
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Aula o FAD
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RISCHIO MEDIO:
6 ore
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RISCHIO ALTO:
6 ore
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CASI PARTICOLARI E SCADENZE
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CASI PARTICOLARI E SCADENZE
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Sono esonerati dalla frequenza:
- tutti coloro che hanno frequentato, entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo
In caso di nuova assunzione, il percorso formativo dovrà essere completato entro e non oltre 60 giorni
In via transitoria, in sede di prima applicazione, i corsi per preposti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo
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- Aggiornamento da effettuare entro 5 anni dalla data di effettuazione del corso
- Aggiornamento necessario entro 12 mesi dalla data di pubblicazione dell’accordo se la formazione è stata erogata da più di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’accordo
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Infine, la formazione dei Dirigenti, così come definiti dall’articolo 2, comma 1, lettera d), del DLgs 81/2008, in riferimento a quanto previsto all’articolo 37, comma 7, del DLgs 81/2008 e in relazione agli obblighi previsti all’articolo 18, sostituisce integralmente quella prevista per i lavoratori.
L’accordo prevede che la durata minima del modulo per Dirigenti sia di 16 ore, articolata in 4 moduli (Giuridico – Normativo, Gestione ed organizzazione della sicurezza, Individuazione e valutazione dei rischi, Comunicazione, Formazione e consultazione dei lavoratori). Si prevede, inoltre, un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 8 ore, in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro.
Tabella riassuntiva dei criteri per la formazione dei Dirigenti:
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FORMAZIONE DEI DIRIGENTI
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FORMAZIONE INIZIALE
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AGGIORNAMENTO
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Durata
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Modalità erogazione
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Durata
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Modalità erogazione
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RISCHIO BASSO, MEDIO, ALTO:
16 ORE
Sostituisce integralmente la formazione prevista per i lavoratori
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Articolato in 4 moduli:
MODULO 1
MODULO 2
MODULO 3
MODULO 4
Per tutti Aula o FAD
(credito permanente)
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RISCHIO BASSO:
6 ore
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Aula o FAD
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RISCHIO MEDIO:
6 ore
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RISCHIO ALTO:
6 ore
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CASI PARTICOLARI E SCADENZE
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CASI PARTICOLARI E SCADENZE
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Sono esonerati dalla frequenza:
- tutti coloro che hanno frequentato, entro e non oltre 12 mesi dall’entrata in vigore dell’accordo, i corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo
- tutti coloro che hanno frequentato, alla data di pubblicazione del rpesenta accordo, i corsi di cui al DM 16/01/1997 dopo il 14/08/2003
- tutti coloro che hanno frequentato corsi conformi al Modulo A per ASPP o RSPP, previsto dall’accordo Stato – Regioni del 26/01/2006
In caso di nuova assunzione, il percorso formativo dovrà essere completato entro e non oltre 60 giorni
In via transitoria, in sede di prima applicazione, i corsi per dirigenti dovranno essere conclusi entro 18 mesi dalla pubblicazione dell’accordo
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- Aggiornamento da effettuare entro 5 anni dalla data di effettuazione del corso
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Per visualizzare il testo dell'Accordo, clicca qui.
Scarica il Testo dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei Datori di Lavoro RSPP 
Scarica il Testo dell’Accordo Stato-Regioni sulla formazione dei Lavoratori, Preposti e Dirigenti 
Scarica l’Allegato 1 (La formazione e-learning sulla sicurezza e salute sul lavoro) 
Scarica l’Allegato 2 (Individuazione macrocategorie di rischio e corrispondenze ATECO 2002_2007) 