Nuovo DPR per gli ambienti confinati o sospetti di inquinamento

È stato pubblicato il "Decreto del Presidente della Repubblica DPR 177 del 14 settembre 2011 - Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.".

Entrerà pienamente in vigore dal 23 novembre 2011.

Il decreto che nasce per meglio regolamentare la sicurezza nelle attività lavorative svolte in ambienti comunemente definiti come confinati.

Per “ambiente confinato” si intende uno spazio circoscritto, caratterizzato da limitate aperture di accesso e da una ventilazione naturale sfavorevole, in cui può verificarsi un evento incidentale importante, che può portare ad un infortunio grave o mortale, per esempio con rischio di:

  • - asfissia (ovvero mancanza di ossigeno)
  • - avvelenamento per inalazione o per contatto epidermico
  • - incendio e esplosione in presenza di infiammabili o in condizioni di atmosfera esplosiva

Il decreto è stato scritto e varato sulla scia dei vari incidenti che si sono tristemente succeduti negli ultimi tre anni in tutto il territorio italiano.

Buona parte degli argomenti era già contenuta di fatto nel D.lgs. 81/08 ma viene ribadita con forza in un unico testo indirizzato al settore in modo da rafforzarne e specificare in un unico testo tutti gli adempimenti necessari.

Le novità sono varie e vengono di seguito raggruppate.

In aggiunta a tutti gli obblighi già presenti in materia (si veda d.lgs. 81/2008), si è provveduto (in attesa della definizione di un complessivo sistema di qualificazione) a definire una serie di requisiti in modo da selezionare i soggetti destinati a tali attività:

- obbligatorietà di informazione, formazione e addestramento specifici, da rinnovare periodicamente

- L'addestramento deve essere riferito all’uso degli strumenti di prevenzione (DPI, rilevatori ecc.) ma anche alle procedure da adottare in caso di anomalia o emergenza

- possesso di DPI specifici, strumentazioni ed attrezzature, idonei a prevenire i rischi propri dell’attività

- obbligo di presenza, durante tali attività, di personale esperto (non inferiore al 30% della forza lavoro destinata alla attività medesima) con contratti definiti

- integrale rispetto degli obblighi contributivi (visibile dal DURC)

- applicazione delle norme a qualsiasi soggetto della filiera (subappalti, lavoratori autonomi, ecc)

Il subappalto viene acconsentito previa autorizzazione espressamente da parte del committente e certificati.

Non vi sono eccezioni per le aziende che effettuano autonomamente i lavori al proprio interno con propri lavoratori, quindi i requisiti applicabili dovranno essere rispettati con riferimento al personale coinvolto in tali attività.

Viene indicata l'obbligatorietà dell’individuazione di un rappresentante del committente, formato ed addestrato, che vigili sulle attività e di procedere con l’informazione ai lavoratori con durata non inferiore ad un giorno (anche al datore di lavoro nel caso partecipi al processo) prima dell’accesso all'ambiente confinato.

Infine, viene ribadita la necessità di una procedura scritta, legata al tipo di intervento svolto, alle attrezzature in dotazione, ai DPI scelti, all’addestramento ricevuto, ai criteri di soccorso, che sempre adottata durante tutte le fasi delle lavorazioni.

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