Quali obblighi per il committente nei lavori in appalto?

Quali obblighi deve rispettare un committente datore di lavoro che intende affidare dei lavori a terzi?

 

La sequenza degli obblighi che il committente datore di lavoro deve seguire nel momento in cui intende affidare dei lavori un appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione al fine di ottemperare correttamente all’art. 26 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, contenente il Testo Unico in materia di salute e di sicurezza sul lavoro, si può così come di seguito riassumere:

 

- effettuazione, prima di affidare i lavori in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, di una verifica tecnico-professionale sia delle imprese che dei lavoratori autonomi (comma 1 lettera a), in relazione appunto dei lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di somministrazione, mediante l’esibizione e l’esame della documentazione prevista dallo stesso decreto ed indicata nell’Allegato n.  XVII (iscrizione alla Camera di Commercio, DVR, elenco dei DPI forniti ai lavoratori, ecc.);

 

- informazione alla ditta appaltatrice ed ai lavoratori autonomi dei rischi specifici esistenti nell’ambiente  in cui sono chiamati ad operare e sulle misure di protezione e di emergenza adottate  in relazione alla propria attività (comma 1 lettera b);

 

- acquisizione delle informazioni sui rischi eventualmente apportati dalle ditte appaltatrici e dai lavoratori autonomi al fine di individuare e di eliminare i rischi dovuti alle interferenze fra i lavoratori delle diverse imprese coinvolte e degli autonomi nella esecuzione dell’opera complessiva (comma 2 lettera b);

 

- elaborazione di un unico documento di valutazione dei rischi (DUVRI) che indichi le misure da adottare  ed eliminazione o, ove ciò non è possibile, riduzione al minimo dei rischi da interferenze, documento da allegare al contratto di appalto o d’opera  (comma 3);

 

- stipulazione del contratto di appalto o di somministrazione nel quale devono essere specificatamente indicati, a pena di nullità ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto;

 

- affidamento dei lavori e promozione della cooperazione nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sulla attività lavorativa oggetto dell’appalto (comma 2 lettera a) nonché coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione  dai rischi  cui sono esposti i lavoratori (comma 2 lettera b).

 

Per una corretta e completa  applicazione dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008 è necessario, altresì, che gli obblighi sopra riportati  siano rispettati ed attuati nella sequenza indicata anche da tutti coloro che, avendo ricevuti dal committente dei lavori in appalto, li trasferiscono in subappalto ad altre imprese o lavoratori autonomi in quanto in tal caso gli stessi assumono la figura di subcommittente.