Domanda frequente: come va intesa l’espressione "corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo"? Chi e come lo può documentare il datore di lavoro o l'ente di formazione? È necessaria una "data certa"?
Il quesito riguarda le disposizioni transitorie inserite in entrambi gli Accordi sulla Formazione dei datori di lavoro RSPP di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 34 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 intendendosi tali i datori di lavoro che hanno optato per lo svolgimento diretto del servizio di prevenzione e protezione, e dei lavoratori, dirigenti e preposti di cui al comma 2 dell’articolo 37 dello stesso decreto legislativo.
Per quanto riguarda la formazione dei datori di lavoro RSPP al punto 11. del relativo Accordo è stato, infatti, stabilito che:
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui al punto 5 i datori di lavoro che abbiano frequentato - entro e non oltre sei mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni di cui all'art. 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 per quanto riguarda durata e contenuti”.
Analogamente per quanto riguarda la formazione dei lavoratori nel punto 10. del relativo Accordo è indicato che:
“In fase di prima applicazione, non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione di cui ai punti 4, 5 e 6 i lavoratori, i dirigenti e i preposti che abbiano frequentato - entro e non oltre dodici mesi dalla entrata in vigore del presente accordo - corsi di formazione formalmente e documentalmente approvati alla data di entrata in vigore del presente accordo, rispettosi delle previsioni normative e delle indicazioni previste nei contratti collettivi di lavoro per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di svolgimento dei corsi."
E’ evidente quindi che in entrambi gli Accordi si è voluto inserire, fra le disposizioni transitorie e limitatamente ad una fase di prima applicazione degli Accordi stessi, la possibilità di esonero dalla frequenza dei corsi di formazione secondo le nuove regole , le nuove modalità e le nuove durate, che sono ora legate alle classi di rischio delle attività svolte, e di frequentare ancora invece corsi di formazione secondo i vecchi criteri individuati per i datori di lavoro RSPP nel D. M. del 16/1/1997 e per i lavoratori nei contratti collettivi di lavoro.
Tale esonero è stato comunque subordinato alla condizione che la frequenza di tali corsi ……
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