Quando il Testo Unico richiede di aggiornare periodicamente la valutazione dei rischi senza precisare altro, qual è il periodo massimo entro cui effettuare tale revisione?
Il legislatore non ha stabilito l’obbligo di aggiornamento la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro e di rielaborare conseguentemente il documento di valutazione dei rischi (DVR) sulla base di determinate tempistiche, né ha voluto fissare una frequenza minima per tali adempimenti.
Il Testo Unico, tuttavia, indica precise condizioni in presenza delle quali è necessario procedere con la revisione e l’aggiornamento del DVR.
Con il D.Lgs. 81/2008, modificato con il decreto correttivo ed integrativo n. 106 del 3/8/2009, è stato infatti stabilito che:
Art. 29 comma 3
“La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono, il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”
Quindi, la norma stabilisce in quali casi è necessario aggiornare la valutazione dei rischi e il DVR: eventi e mutazioni di una certa rilevanza, come una modifica significativa del processo produttivo o della organizzazione del lavoro, che può avere apportato ulteriori rischi nei luoghi di lavoro, oltre a quelli già individuati, valutati ed eliminati o ridotti al minimo; oppure significativi infortuni sul lavoro, accaduti in azienda. In questi casi, l’intenzione è ovviamente quella di eliminare le cause e le carenze che possano avere portato all’accaduto oppure quando dalla sorveglianza sanitaria alla quale è stato sottoposto il personale dipendente, possa essere emersa la presenza di ulteriori rischi non valutati o da rivalutare più approfonditamente.
Quello che invece il legislatore ha inteso stabilire e fissare con lo stesso art. 29 comma 3 è il tempo entro il quale deve essere aggiornata la valutazione dei rischi, “nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.”, fermo restando che il datore di lavoro deve sempre adempiere con la collaborazione del RSPP e del Medico Competente e con la consultazione del RLS (D.Lgs. 81/2008 art. 29 commi 1 e 2).
Inoltre, è stato introdotto il termine “immediatamente”, come è stato fatto anche nel comma 3-bis dell’art. 28 che fa riferimento alla prima valutazione dei rischi nel caso della costituzione di una nuova impresa, al quale non si può che dare il significato di “appena possibile.
Il tempo, dunque, concesso per rielaborare ed aggiornare il DVR è stato stabilito in 30 giorni a partire dalle causali che hanno portato alla rielaborazione medesima (D.Lgs. 81/2008 art. 29 comma 3); mentre nel caso della costituzione di una nuova impresa è stato fissato in 90 giorni dalla data di inizio dell’attività dell’azienda (D.Lgs. 81/2008 art. 28 comma 3-bis).
In materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori occorre distinguere ciò che è obbligatorio fare, il cui inadempimento può comportare l’applicazione di eventuali sanzioni in caso di accertamento da parte degli organi ispettivi competenti, da quello che è, invece, conveniente fare per precauzione. Fermo restando i casi esplicitamente indicati dal legislatore per i quali è obbligatoria una nuova valutazione dei rischi e l’integrazione del relativo documento, in un’ottica di prevenzione è opportuno stabilire come regola una periodicità, per rinnovare il controllo della regolarità dei propri ambienti di lavoro, dei propri impianti, delle proprie attrezzature ed - in genere - dei propri presidi di prevenzione.