Obbligo di redazione del DUVRI per lavori inferiori ai due giorni.
Posto che l’articolo 26 del d.lgs 81/2008 prevede l’obbligo di redazione del DUVRI (documento unico di valutazione del rischio da interferenze) relativamente al lavori di durata superiore ai due giorni, si pone il problema di interpretare se i due giorni siano riferiti alla durata del singolo lavoro oppure alla durata di una commessa o servizio ancorchè non continuativa.
Se infatti è chiaro che un lavoro di montaggio mobili che dura un giorno è per esempio un lavoro inferiore ai due giorni che, non comportando rischi particolari non prevede l’obbligo di DUVRI, un lavoro di manutenzione periodica che dura 1 giornata ma che viene periodicamente ripetuto per parecchie volte nel corso dell’anno può porre un problema interpretativo.
Pur non esistendo un riferimento legislativo certo o giurisprudenza in merito, si ritiene interessante riportare qui sotto una indicazione che nasce da una riunione tecnica della procura e della ASL di Torino.
Interpretazione dell’articolo 26, comma 3-bis, nella parte in cui deroga all’obbligo di redazione del DUVRI nel caso di “lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni…”
Secondo il Dott. Guariniello i “DUE GIORNI” indicati dall’articolo 26, comma 3 bis sono da riferirsi alla durata dei “lavori o servizi” indipendentemente dalla loro continuatività . Infatti laddove il legislatore ha ritenuto di vincolare una durata temporale al requisito della continuatività lo ha fatto in modo espresso. Ad esempio nell’articolo 41, comma 2, lettera e-ter) che disciplina la visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute, si fa riferimento ad una “durata superiore ai sessanta giorni continuativi”.
D’altra parte, come osserva il Dott Colace, se si ammettesse una diversa interpretazione la norma potrebbe essere elusa sospendendo ad arte la prestazione in modo da non realizzare mai interventi di durata superiore a due giorni.
Il Dott. Guariniello sottolinea poi che la deroga indicata dall’articolo 26, comma 3 bis riguarda solamente l’obbligo di cui al comma 3 (redazione del DUVRI) e non anche le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 (verifica dell’idonetià tecnico professionale), informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate, cooperazione e coordinamento all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione) che quindi trovano applicazione anche ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni