Sicurezza sul lavoro, responsabilità amministratori: quali sanzioni?

Il 10 Agosto 2007 sulla G.U. è stata pubblicata la Legge 3 Agosto 2007, n. 123 che dà il via libera al Governo per l'elaborazione del cosiddetto Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, ma introduce anche alcune disposizioni già vigenti dal 25 Agosto 2007. Tra queste disposizioni è molto rilevante quella dell'art. 9 che considera applicabile il Dlgs 231/2001 (riguardante la responsabilità degli amministratori) anche al reato di "Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell’igiene e della salute sul lavoro".

Mentre fino ad ora erano chiamati a rispondere solo i soggetti individuali (datori di lavoro, dirigenti, preposti, RSPP) ora è chiamata in causa anche l’azienda on sanzioni di tipo pecuniario particolarmente pesanti e con possibilità di interdizione temporanea all’esercizio dell’attività. Si applicano infatti sanzioni pecuniarie in misura non inferiore a mille quote e sanzioni interdittive per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore ad un anno.

In sostanza cio’ significa che se prima della Legge 123/07 gli azionisti di una società non venivano colpiti dagli effetti di un infortunio grave, tranne che se  Datori di Lavoro o RSPP, adesso sono tenuti a risponderne e quindi ancora piu’ spinti a vigilare sull'attuazione delle normative in materia di sicurezza sul lavoro.

Unica possibilità concessa perché sia evitata la responsabilità d’impresa, è quella ella adozione di un modello di gestione conforme a quanto prescritto dalla D.lgs 231/2001

Di fatto, con l'entrata in vigore della L.123/07, il fatto che l’adozione di un Modello organizzativo che tuteli la responsabilità degli amministratori non sia obbligatorio, è solo una formalità, in quanto ogni azienda che registri regolarmente infortuni anche gravi magari data anche la particolare tipologia di attività (imprese di costruzione, meccaniche, chimiche, per esempio), non potrà non considerare il "rischio" di essere colpita da un infortunio grave ed incorrere anche nelle ulteriori sanzioni del Dlgs 231/2001 per il fatto di non aver predisposto ed efficacemente attuato un idoneo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Non solo! Questo Modello Organizzativo non dovrà essere astratto, ma efficacemente attuato e, per questo, perfettamente integrato col Sistema di Gestione per la Sicurezza, meglio ancora se quest'ultimo fosse realizzato in base allo schema OHSAS 18001, di recentissima revisione (2007).

Per fare qualche esempio, il Dlgs 231/2001 prevede che, nell'ipotesi di lesioni gravi superiori ai 40 giorni causate dal mancato rispetto di norme antinfortunistiche, la sanzione pecuniaria non possa essere inferiore ai 258.000 euro, oltre ad una serie di provvedimento cautelari, che l'autorità giudiziaria può applicare durante il giudizio di accertamento del reato. E proprio questa parte di provvedimenti cautelari dovrebbe preoccupare l'imprenditore: infatti, se la pena pecuniaria attualmente prevista di 258.000 euro colpisce le finanze dell'impresa, mettendone a dura prova l'equilibrio della struttura finanziaria, non meno leggere e con riflessi consistenti sull'economia generale dell'impresa hanno le sanzioni non pecuniarie. Queste infatti prevedono per un minimo di tre mesi fino ad un massimo di un anno:

  • l'interdizione dell'esercizio dell'attività;
  • la sospensione o revoca delle:
  • autorizzazioni;
  • licenze;
  • concessioni;
  • il divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

oltre l'esclusione da:

  • finanziamenti,
  • sussudi,
  • contributi;
  • la revoca di quelli già ricevuti;
  • il divieto di pubblicizzare beni e servizi;

oltre

  • la pubblicazione della sentenza di condanna.

Con la presenza di un “modello organizzativo” aggiornato, previsto dal decreto legislativo 231/01, si può evitare l'applicazione delle sanzioni, in quanto è richiesto l'accertamento in concreto della sua inadeguatezza, prima della loro richiesta e quindi della loro eventuale applicazione.