Stress Lavoro-Correlato: Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010 e indicazioni per la valutazione del rischio
Il 18 novembre 2010, è stata firmata dalla Direzione Generale della Tutela delle condizioni di lavoro, ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la circolare relativa alla valutazione dello stress lavoro-correlato, in attuazione di quanto previsto dal Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza nel Lavoro (D.Lgs. 81/2008).
La circolare recepisce le indicazioni della Commissione consultiva istituita dallo stesso Testo Unico, il quale, come modificato dal D. Lgs. 106/2009, stabilisce l’obbligo per il datore di lavoro alla “valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto dall'articolo 28” (D.Lgs. 81/2008, art. 17 comma 1 lettera a)
Con l’espressione “tutti i rischi” si intendono non solo i fattori di rischio “tradizionali” (come, ad esempio, i rischi relativi all’uso di macchine o sostanze chimiche pericolose), ma anche “rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato” (D.Lgs. 81/2008, art. 28 comma 1), definiti dall’accordo europeo dell’8 ottobre 2004, recepito in Italia dalle parti sociali il 9 giugno 2008.
In anticipo rispetto al termine di legge (individuato - prima dal Decreto Legge 78 del 31/05/2010, per le sole pubbliche amministrazioni; poi dall’ emendamento approvato il 24 giugno in commissione Bilancio del Senato anche per il settore privato - al 31 dicembre 2010) la Commissione consultiva ha approvato, con la circolare del 18 novembre 2010, le indicazioni metodologiche necessarie ad un corretto adempimento dell’obbligo di valutazione del rischio da stress lavoro-correlato.
La Circolare in oggetto chiarisce che “le necessarie attività devono essere compiute con riferimento a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori, compresi dirigenti e preposti. La valutazione prende in esame non singoli, ma gruppi omogenei di lavoratori” (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010); quindi, ad esempio, gruppi che svolgono la stessa mansione e, presumibilmente, che sono esposti alle stesse tipologie di rischio.
Ancora più illuminanti sono le indicazioni relative alla metodologia. In particolare la Circolare definisce due fasi: una necessaria - una valutazione preliminare obbligatoria che consiste “nella rilevazione degli indicatori oggettivi e verificabili” (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010); e l’altra eventuale, approfondita, “da attivare solo nel caso in cui la valutazione preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino inefficaci” (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010).
Ma in che cosa consistono queste valutazioni?
La Commissione consultiva indica che, per quanto concerne la valutazione preliminare, si tratta della “rilevazione di indicatori oggettivi e verificabili, ove possibile numericamente apprezzabili” (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010), mediante “liste di controllo” appartenenti a tre insiemi di fattori diversi:
- Eventi sentinella: tra cui indice degli infortuni; numero di assenze per malattia; periodicità del turnover; specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori; segnalazioni da parte del medico competente;
- Fattori di contenuto del lavoro: l’ambiente di lavoro e le attrezzature presenti; ritmi di lavoro; orario e turnazione; coerenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti;
- Fattori di contesto del lavoro: ruolo all’interno dell’azienda, grado di autonomia decisionale, conflittualità con i colleghi e/o superiori; evoluzione di carriera.
È, invece, definita dal datore di lavoro, la “scelta delle modalità tramite cui sentire i lavoratori”, quindi, tramite cui raccogliere i dati, che dipende dalla metodologia di valutazione adottata (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010).
Se dall’analisi preliminare non emergono elementi di rischio, il datore di lavoro è tenuto semplicemente a dichiararlo nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e a prevedere un piano di monitoraggio della situazione.
Nel caso, invece, in cui emergano elementi di rischio da stress lavoro-correlato si dovrà procedere a pianificare l’adozione di apposite azioni correttive. Si tratta di “interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi, etc.” (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010).
Laddove gli interventi correttivi risultino “inefficaci” (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010), bisognerà procedere alla valutazione approfondita, che consiste in un’analisi della percezione soggettiva dei lavoratori, attraverso strumenti quali questionari di percezione (analizzati in modo aggregato), focus group, interviste semi-strutturate, sempre in riferimento a gruppi omogenei di lavoratori.
Quali differenze tra le aziende di piccole e grandi dimensioni?
La Circolare del 18 novembre fornisce, anche, un’indicazione metodologica in riferimento alle dimensioni aziendali. In particolare, stabilisce che “nelle aziende di maggiori dimensioni è possibile sentire un campione rappresentativo di lavoratori”.
“Nelle imprese che occupano fino a 5 lavoratori” la Commissione consultiva, invece, ha stabilito che “il datore di lavoro può scegliere di utilizzare modalità di valutazione” come le riunioni “che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori”, sia durante la fase di pianificazione degli interventi correttivi, sia per la verifica della loro efficacia (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010).
Ricordiamo che l’obbligo di valutazione del rischio Stress Lavoro Correlato è stato fissato al 31 dicembre 2010 (art.28 comma 1-bis del D.Lgs. 81/2008) e che questa data “deve essere intesa come data di avvio delle attività di valutazione […]. La programmazione temporale delle suddette attività di valutazione e l’indicazione del termine finale di espletamento delle stesse devono essere riportate nel documento di valutazione dei rischi” (Circolare del Ministero del lavoro del 18 novembre 2010).