Testo unico sulla sicurezza sul lavoro: approvato decreto attuazione 2

Il TESTO UNICO IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO procede a tappe forzate il suo percorso per l’approvazione finale: il 12 marzo è stata convocata una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome con all’ordine del giorno il parere sul Testo Unico. Per l’espressione del parere è convocata nel pomeriggio una Conferenza Stato-Regioni.

 

Si avvia così l’iter di verifica dello schema di Decreto Legislativo approvato lo scorso 6 marzo dal Consiglio dei Ministri, che attua la delega conferita al Governo dalla legge 123/07.

 

Il provvedimento non entra quindi immediatamente in vigore, ma deve seguire questo percorso per essere definitivamente approvato:

- parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato;

- parere delle Regioni;

- seconda approvazione in Consiglio dei Ministri, che tenga conto dei pareri di Camera, Senato e Regioni;

- secondo parere delle Commissioni competenti di Camera e Senato;

- parere del Consiglio di Stato;

- terza e definitiva approvazione del Consiglio dei Ministri, che tenga conto degli eventuali ulteriori pareri di Camera, Senato e Consiglio di Stato e Regioni;

- firma del Capo dello Stato;

- pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 Questo l’indice del provvedimento (destinato a sostituire il decreto legislativo 626 del 1994):

 Titolo I: Disposizioni generali

Titolo II: Luoghi di lavoro

Titolo III: Uso delle attrezzature di lavoro e dei Dispositivi di Protezione Individuale

Titolo IV: Cantieri temporanei o mobili

Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro

Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi

Titolo VII: Attrezzature munite di videoterminali

Titolo VIII: Agenti fisici (rumore, vibrazioni meccaniche, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche)

Titolo IX: Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni, amianto)

Titolo X: Esposizione ad agenti biologici

Titolo XI: Protezione da atmosfere esplosive

Titolo XII: Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale

Titolo XIII: Disposizioni finali