Sono ormai passati più di 5 anni da quando, il 23/01/2002, è entrato in vigore il D.P.R. 462101 del 22.10.2001 "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazione e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”.
Con la presente informativa vorremmo offrire una sintesi su come è cambiato il panorama legislativo sulle verifiche di messa a terra.
Premessa: "cos'è il DPR 462101".
Il suddetto decreto, si applica agli impianti realizzati nei luoghi di lavoro intendendo con questo i luoghi in cui si è in presenza di almeno un lavoratore subordinato.
Cosa ha cambiato il DPR 462101:
Prima dell'entrata in vigore del DPR 462101, il compito del datore di lavoro o del legale rappresentante era quello di presentare i modelli di omologazione A, B e C all'Ispesl o alla Asl/Arpa, per poi attendere l'esecuzione delle verifiche periodiche sugli impianti da parte degli organi di controllo pubblici (Asl, Arpa competenti per territorio).
Dopo l'entrata in vigore del DPR 462/01, il datore di lavoro o il rappresentante legale puo’ scegliere di incaricare per le verifiche ispettive obbligatorie Organismi Abilitati dal Ministero delle Attività Produttive.
Periodicità delle verifiche:
Le verifiche ispettive che il datore di lavoro o il rappresentante legale richiede ad un Organismo Abilitato
dal Ministero delle Attività Produttive (ora Ministero dello Sviluppo Economico) rispondono alla seguente periodicità:
- ogni 2 anni per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosferiche installati in luoghi a maggior rischio, quali ad esempio: i luoghi a maggior rischio di incendio, i cantieri, i locali adibiti ad uso medico, i luoghi con rischio di esplosione;
- ogni 5 anni per gli impianti di terra e per i dispositivi contro le scariche atmosieriche installati in luoghi ove non sono presenti particolari rischi elettrici (luoghi "ordinari");
Con i seguenti termini di decorrenza:
- per gli impianti nuovi ,2 o 5 anni dalla data dichiarazione di conformità;
- per gli impianti preesistenti, 2 o 5 anni dall'ultima verifica eseguita dall'ISPESL o ASL/ARPA o dalla data di denuncia degli impianti stessi.
Responsabilità in mancanza di verifica:
In assenza dell'affidamento dell'incarico ad un Organismo Abilitato o all' ASL/ARPA, è lo stesso datore di lavoro o il rappresentante legale che risponde penalmente e/o civilmente della mancata esecuzione della verifica periodica.